1. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Apertura di sale cinematografiche). 1. Spetta alle regioni e ai comuni la competenza relativa all'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché per l'ampliamento di sale ed arene già in attività, e per trasformare teatri inutilizzati in sale teatrali-cinematografiche.
2. I criteri per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono tenere conto della domanda e dell'offerta di sale cinematografiche, delle distanze tra i vari insediamenti abitativi, della popolazione
2. Per i soggetti che effettuano investimenti finalizzati all'apertura di sale cinematografiche in aree nelle quali l'offerta è depressa, sulla base della mappatura di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è prevista l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50 per cento del volume di tali investimenti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'intero periodo di imposta successivo.