Art. 24.
(Apertura di sale cinematografiche).

      1. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - (Apertura di sale cinematografiche). 1. Spetta alle regioni e ai comuni la competenza relativa all'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché per l'ampliamento di sale ed arene già in attività, e per trasformare teatri inutilizzati in sale teatrali-cinematografiche.
      2. I criteri per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono tenere conto della domanda e dell'offerta di sale cinematografiche, delle distanze tra i vari insediamenti abitativi, della popolazione

 

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residente nei comuni limitrofi al comune oggetto di intervento, nonché dell'esigenza di evitare posizioni dominanti.
      3. Ai fini di un'equilibrata distribuzione dell'offerta sull'intero territorio nazionale, l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa elabora, a cadenza semestrale, una mappa nazionale, costantemente aggiornata, dell'offerta di sale cinematografiche, nelle loro varie declinazioni strutturali, in relazione alle dinamiche di consumo e di domanda potenziale, al fine di garantire il livello minimo di servizio a tutti i cittadini.
      4. Le regioni, nel rispetto delle indicazioni elaborate dall'Istituto per lo sviluppo del cinema spa attraverso la mappa nazionale, possono decidere di autorizzare la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale per spettacoli cinematografici, trasmettendo parere motivato e documentato al medesimo Istituto in relazione a parti del territorio regionale nelle quali l'offerta non viene ritenuta adeguata».

      2. Per i soggetti che effettuano investimenti finalizzati all'apertura di sale cinematografiche in aree nelle quali l'offerta è depressa, sulla base della mappatura di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è prevista l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50 per cento del volume di tali investimenti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'intero periodo di imposta successivo.